In gran parte delle più popolose democrazie del mondo (Stati Uniti, Francia, Canada, Brasile, India, Australia e Messico) qualsiasi legge per diventare tale deve essere approvata da entrambe le Camere.
I testi seguenti sono estratti dal dossier n. 118 del Senato Italiano (XVII Legislatura) fatto per documentare ai senatori la situazione internazionale.
- Stati Uniti
- Dal sito del Senato Italiano si legge che: "La funzione legislativa, negli USA, compete principalmente al Parlamento. Un progetto, per diventare legge, deve essere approvato in termini identici da entrambe le Camere. In caso di disaccordo tra i due rami non si verificano, generalmente, rimandi e nuove letture, bensì Senato e Camera procedono per lo più - specie per i disegni di legge più importanti e complessi - alla costituzione di una commissione di conciliazione (conference committee), mista e paritetica, incaricata di trovare un compromesso. Nel Parlamento americano il classico sistema di navette delle letture alternate dei due rami è, quindi, solo una delle procedure possibili per approvare il testo legislativo."
- Francia
- Dal sito del Senato Francese si legge che: "Ogni progetto, o proposta di legge, è esaminato in successione presso ciascuna Assemblea, in modo da pervenire, da parte di entrambe, alla approvazione di un testo identico : questo procedimento si chiama « navette ». Il governo ha facoltà di interrompere la navette dopo due letture, cioè quando i Deputati e i Senatori hanno esaminato il testo due volte. .... Nel procedimento legislativo, quindi, i Senatori hanno gli stessi poteri dei Deputati, fatto salvo il caso di disaccordo permanente, in cui l'Assemblea Nazionale può avere l'ultima parola."
- Messico
- Dal sito del Senato Italiano si legge che: "... nell'ambito della funzione legislativa i poteri delle due Camere sono tendenzialmente paritari, l'eccezione più significativa essendo rappresentata dalla prerogativa esclusiva della Camera bassa in tema di esame delle leggi di bilancio. D'altra parte, al solo Senato è riservata la ratifica dei trattati internazionali."
- India (la più popolosa democrazia del mondo)
- Dal sito del Senato Italiano si legge che: "La Costituzione dell'Unione indiana dedica gli articoli 107-122 al procedimento legislativo ponendo i poteri delle due Camere su un piano di parità: quale regola generale, infatti, un disegno di legge può essere indifferentemente presentato all'uno o all'altro ramo del Parlamento e deve essere approvato da ciascuna delle due Camere nel medesimo testo."
- Canada
- Dal sito del Senato Italiano si legge che: "Nello svolgimento della funzione legislativa il Parlamento canadese si conforma al modello del bicameralismo paritario: il Senato ha quindi, almeno formalmente, gli stessi poteri della Camera dei Comuni. In via di prassi, tuttavia, il ruolo svolto dalla Camera alta è subordinato a quello dell'altro ramo. Un'eccezione al principio della legislazione bicamerale 'perfetta' è rappresentata dai money bills - recanti la costituzione di fondi di bilancio, l'allocazione di risorse finanziarie o l'imposizione di tasse - che devono essere presentati in prima lettura alla Camera ai sensi dell' articolo 53 del Constitution Act 1867. Per prassi, comunque, nonostante interpretazioni di segno contrario, il Senato ha mantenuto l'esercizio del potere di emendare i money bills."
- Brasile
- Dal sito del Senato Italiano si legge che: "Il procedimento legislativo ordinario ha inizio con l'esame di un progetto di legge indifferentemente nell'una o nell'altra Camera, cd. 'Casa iniciadora', salvo i progetti di legge di iniziativa del Presidente della Repubblica, della suprema Corte federale e dei Tribunali Superiori, la cui discussione e votazione devono avere inizio, ex art. 64 Cost., alla Camera dei Deputati. Il Presidente della Repubblica può avanzare richiesta d'urgenza per l'esame dei progetti di sua iniziativa. Presso il ramo del Parlamento in cui inizia l'esame, il progetto è assegnato alla competente Commissione parlamentare la quale esprime un parere al Plenum, che delibera quindi con eventuali emendamenti. In base all'art. 65 Cost., il progetto di legge approvato da una Camera è riesaminato dall'altra (cd. 'Casa revisora'), in un solo turno di discussione e votazione, e inviato al Presidente della Repubblica per la ratifica in caso di approvazione da parte della seconda Camera, ovvero archiviato, in caso di rigetto. In caso di modifica, il progetto emendato torna alla Camera che ne ha iniziato l'esame, la quale decide in via definitiva. Nella distribuzione dei poteri di decisione tra i due rami del Parlamento è dunque rilevante la sede in cui si svolge la prima lettura poiché l'iter si conclude necessariamente con la terza lettura."
- Australia
- Dal sito del Senato Italiano si legge che: "La House of Representatives è titolare esclusiva del rapporto fiduciario con l'Esecutivo, secondo il classico modello britannico del Responsible Government, responsabile appunto di fronte a quel ramo del Parlamento direttamente eletto dal popolo(29) . La funzione legislativa, invece, è condivisa in modo sostanzialmente paritario tra i due rami (salvo talune limitazioni ai poteri del Senato nell'esame delle leggi di bilancio e fiscali), prevalendo in questo caso, nel disegno costituzionale dell'Australia, il principio federalistico in base al quale per l'approvazione delle leggi è necessario non solo il consenso della Camera bassa ma anche quello della Camera che rappresenta gli Stati federati. La Costituzione prevede, all'articolo 57, una procedura volta a risolvere le situazioni di stallo che possono determinarsi in caso di perdurante contrasto tra le due Camere in ordine alla formulazione di un testo di legge. Anche le funzioni di controllo sull'attività amministrativa e le spese governative sono attribuite ad entrambi i rami in modo paritario."
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