Questo è il sito cristallizzato a come era il 26 Giugno 2006, giorno in cui la riforma fu bocciata dal popolo Italiano.
Il sito attuale è www.laCostituzione.it


si scrive www.laCostituzione.it ma si legge viva, viva, viva laCostituzione italiana

 


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articolo 085
articolo modificato
testo in vigore al referendum 2006
parti modificate dalla riforma  parti cancellate dalla riforma
testo boccianto nel referendum nel 2006
parti modificate o aggiunte dalla riforma
 
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

 



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