Questo è il sito cristallizzato a come era il 26 Giugno 2006, giorno in cui la riforma fu bocciata
dal popolo Italiano.
Il sito attuale è
www.laCostituzione.it
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. | Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi. |
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. | Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. |
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. | Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. |
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. | I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. |
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. | Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. |