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Costituzione bocciata dal referendum del 2006, Costituzione in vigore dal 2001, Costituzione che sarebbe risultata dalle modifiche del 2007

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  abrogati nel 2001   * = modificati o aggiunti nel 2005
modificati nel 2007  abrogati nel 2007  
 
PRINCIPI FONDAMENTALI
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I: RAPPORTI CIVILI
 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28
TITOLO II: RAPPORTI ETICO-SOCIALI
 29  30  31  32  33  34
TITOLO III: RAPPORTI ECONOMICI
 35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
TITOLO IV: RAPPORTI POLITICI
 48  49  50  51  52  53  54
PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I: IL PARLAMENTO
Sezione I: Le Camere
 55*  56*  57*  58*  59*  60*  61*  62  63*  64*  65*  66*  67*  68  69*
Sezione II: La formazione delle leggi
 70*  71*  72*  73*  74*  75  76*  77*  78  79  80*  81*  82*
TITOLO II: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 83*  84*  85*  86*  87*  88*  89*  90  91*
TITOLO III: IL GOVERNO
Sezione I: Il Consiglio dei ministri
 92*  93*  94*  95*  96*
Sezione II: La Pubblica Amministrazione
 97  98  98-bis*
Sezione III: Gli organi ausiliari
 99 100
TITOLO IV: LA MAGISTRATURA
Sezione I: Ordinamento giurisdizionale
101 102 103 104* 105 106 107 108 109 110
Sezione II: Norme sulla giurisdizione
111 112 113
TITOLO V: LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
114* 115 116* 117* 118* 119* 120* 121 122* 123* 124 125 126* 127* 127-bis* 127-ter* 128 129 130 131* 132 133*
TITOLO VI: GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I: La Corte Costituzionale
134 135* 136 137
Sezione II: Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
138* 139

 



testo bocciato nel 2006testo in vigore dal 2001 modifiche proposte dal
Testo Unificato Approvato dalla I Commissione il 17-10-2007 , mai diventato legge

Art. 1
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
idem
idem
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
idem

Art. 2
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
idem

Art. 3
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
idem
idem
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
idem

Art. 4
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
idem
idem
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
idem

Art. 5
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
idem

Art. 6
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
idem

Art. 7
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
idem
idem
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
idem

Art. 8
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
idem
idem
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
idem
idem
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
idem

Art. 9
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
idem
idem
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
idem

Art. 10
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
idem
idem
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
idem
idem
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
idem
idem
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
idem

Art. 11
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
idem

Art. 12
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
idem

Art. 13
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
idem
idem
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
idem
idem
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
idem
idem
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
idem

Art. 14
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Il domicilio è inviolabile.
idem
idem
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
idem
idem
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
idem

Art. 15
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
idem
idem
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
idem

Art. 16
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
idem
idem
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
idem

Art. 17
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
idem
idem
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
idem
idem
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
idem

Art. 18
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
idem
idem
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
idem

Art. 19
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
idem

Art. 20
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
idem

Art. 21
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
idem
idem
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
idem
idem
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
idem
idem
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
idem
idem
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
idem
idem
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
idem

Art. 22
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
idem

Art. 23
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
idem

Art. 24
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
idem
idem
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
idem
idem
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
idem
idem
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
idem

Art. 25
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
idem
idem
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
idem
idem
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
idem

Art. 26
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
idem
idem
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
idem

Art. 27
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La responsabilità penale è personale.
idem
idem
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
idem
idem
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
idem
idem
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
idem

Art. 28
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
idem

Art. 29
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
idem
idem
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
idem

Art. 30
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
idem
idem
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
idem
idem
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
idem
idem
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
idem

Art. 31
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
idem
idem
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
idem

Art. 32
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
idem
idem
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
idem

Art. 33
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
idem
idem
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
idem
idem
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
idem
idem
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
idem
idem
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
idem
idem
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
idem

Art. 34
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La scuola è aperta a tutti.
idem
idem
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
idem
idem
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
idem
idem
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
idem

Art. 35
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
idem
idem
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
idem
idem
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
idem
idem
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
idem

Art. 36
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
idem
idem
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
idem
idem
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
idem

Art. 37
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
idem
idem
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
idem
idem
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
idem

Art. 38
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
idem
idem
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
idem
idem
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
idem
idem
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
idem
idem
L'assistenza privata è libera.
idem

Art. 39
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
L'organizzazione sindacale è libera.
idem
idem
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
idem
idem
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
idem
idem
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
idem

Art. 40
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
idem

Art. 41
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
L'iniziativa economica privata è libera.
idem
idem
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
idem
idem
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
idem

Art. 42
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
idem
idem
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
idem
idem
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
idem
idem
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
idem

Art. 43
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
idem

Art. 44
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
idem
idem
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
idem

Art. 45
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
idem
idem
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
idem

Art. 46
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
idem

Art. 47
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
idem
idem
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
idem

Art. 48
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
idem
idem
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
idem
idem
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
idem
idem
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
idem

Art. 49
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
idem

Art. 50
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
idem

Art. 51
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
idem
idem
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
idem
idem
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
idem

Art. 52
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
idem
idem
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
idem
idem
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
idem

Art. 53
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
idem
idem
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
idem

Art. 54
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
idem
idem
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
idem

Art. 55
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato Federale della Repubblica.Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.
idem
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
idem

Art. 56
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
idem
La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all' articolo 59Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.Il numero dei deputati è di cinquecento, oltre ai deputati eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionaleIl Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane. Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:
  cinque senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
  sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni
  nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;
  dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;
  dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste uno.Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, due senatori per ciascuna provincia. In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:
  un senatore nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
  due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione.
Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol eleggono un senatore per ciascuna provincia. L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Art. 58
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
articolo abrogato

Art. 59
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
idem
Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
idem

Art. 60
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in caricaLa durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica.

Art. 61
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
L' elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 62
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
idem
idem
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
idem
idem
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
idem

Art. 63
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di PresidenzaCiascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza.
idem
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
idem

Art. 64
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
idem
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
idem
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
idem
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
idem

Art. 65
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
La legge approvata ai sensi dell' articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
idem
idem
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
idem

Art. 66
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti.Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
idem

Art. 67
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
idem

Art. 68
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
idem
idem
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
idem
idem
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
idem

Art. 69
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.
La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
idem

Art. 70
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
  a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
  b) leggi in materia elettorale;
  c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
  d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
  e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
  f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.  Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato federale della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.  In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

Art. 71
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
idem
idem
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
idem

Art. 72
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70,, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
idem
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
idem
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dall'Assemblea stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
idem
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
idem
Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.   Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.

Art. 73
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
idem
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
idem
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
idem

Art. 74
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
idem
Se le Camere secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
idem

Art. 75
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
idem
idem
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
idem
idem
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
idem
idem
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
idem
idem
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
idem

Art. 76
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
idem
I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera.  Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti

Art. 77
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge. i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti
   Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
   Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70.

Art. 78
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
idem

Art. 79
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
idem
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
idem
idem
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
idem

Art. 80
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Sono apprvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo.
idem
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
idem
idem
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
idem
idem
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
idem

Art. 82
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.Il Senato federale della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
idem

Art. 83
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
idem
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
comma abrogato
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
idem

Art. 84
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
idem
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
idem
idem
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
idem

Art. 85
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
idem
Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della repubblica, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica

Art. 86
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

Art. 87
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
idem
idem
Può inviare messaggi alle Camere.
idem
Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
idem
idem
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
idem
idem
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
idem
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
idem
idem
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge.
idem
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
idem
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
idem
idem
Può concedere grazia e commutare le pene.
idem
idem
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
idem

Art. 88
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi:
a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;
b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
idem

Art. 89
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
idem
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo Ministro.Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
idem

Art. 90
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
idem
idem
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
idem

Art. 91
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica.Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
idem

Art. 92
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri , che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
idem
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.l Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri

Art. 93
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
idem

Art. 94
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Il Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l' articolo 88, secondo comma.Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominaleLa mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 95
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. garantisce l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, dirigendo,promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
idem
idem
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
idem
idem
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
idem

Art. 96
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Il Primo ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Art. 97
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
idem
idem
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
idem
idem
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
idem

Art. 98
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
idem
idem
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
idem
idem
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
idem

Art. 98-bis
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.    
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte.    

Art. 99
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
idem
idem
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
idem
idem
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
idem

Art. 100
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
idem
idem
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
idem
idem
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
idem

Art. 101
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
idem
idem
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
idem

Art. 102
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
idem
idem
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
idem
idem
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
idem

Art. 103
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
idem
idem
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
idem
idem
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
idem

Art. 104
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
idem
idem
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
idem
idem
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
idem
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
idem
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
idem
idem
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
idem
idem
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
idem

Art. 105
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
idem

Art. 106
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
idem
idem
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
idem
idem
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
idem

Art. 107
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
idem
idem
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
idem
idem
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
idem
idem
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
idem

Art. 108
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
idem
idem
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
idem

Art. 109
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
idem

Art. 110
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
idem

Art. 111
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
idem
idem
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1
idem
idem
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
idem
idem
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
idem
idem
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
idem
idem
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
idem
idem
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
idem
idem
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
idem

Art. 112
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
idem

Art. 113
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
idem
idem
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
idem
idem
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
idem

Art. 114
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà.La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
idem
idem
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
idem
Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio.Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
idem

Art. 115
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
idem

Art. 116
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
idem
idem
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
idem
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
idem

Art. 117
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
idem
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale; ; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) politica monetaria, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza; e organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale; sicurezza del lavoro;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; ordinamento della capitale;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
idem
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; istituti di credito a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
idem
Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
idem
idem
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
idem
idem
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
idem
idem
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
idem
La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
idem
idem
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
idem

Art. 118
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
idem
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
idem
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
idem

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà , anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
idem

Art. 119
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
idem
idem
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
idem
idem
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
idem
idem
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
idem
idem
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
idem
idem
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
idem

Art. 120
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
idem
Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà.Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
idem

Art. 121
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
idem
idem
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
idem
idem
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
idem
idem
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
idem

Art. 122
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi.Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
idem
idem
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
idem
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
idem
idem
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
idem
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
idem

Art. 123
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
idem
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
idem
idem
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
idem
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
idem
   La legge dello Stato determina i princìpi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali.

Art. 124
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
idem

Art. 125
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
idem

Art. 126
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica.Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
idem
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
idem
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
idem

Art. 127
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
idem
idem
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
idem

Art. 127-bis
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione    

Art. 127-ter
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.    
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.    
I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti.    

Art. 128
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
idem

Art. 129
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
idem

Art. 130
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
idem

Art. 131
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta/Vallèe d'Aoste, Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
idem

Art. 132
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
idem
idem
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
idem

Art. 133
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa RegioneIl mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
idem
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
idem

Art. 134
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
idem

Art. 135
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
idem
idem
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
idem
idem
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
idem
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
idem
idem
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
idem
idem
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
idem
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
idem
idem
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
idem

Art. 137
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
idem
idem
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
idem
idem
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
idem

Art. 138
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
idem
idem
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
idem
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
idem

Art. 139
testo bocciato nel 2006 testo in vigore dal 2001 modifiche del 2007, mai approvate
idem
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
idem

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