Costituzione in vigore dal 2001 e Costituzione modificata nel 2005 poi bocciata dal referendum del 2006
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modificati nel 2005
aggiunti nel 2005
* = modificati nel 2001 abrogati nel 2001 |
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PRINCIPI FONDAMENTALI |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI | |
TITOLO I: RAPPORTI CIVILI |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
TITOLO II: RAPPORTI ETICO-SOCIALI |
29 30 31 32 33 34 |
TITOLO III: RAPPORTI ECONOMICI |
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |
TITOLO IV: RAPPORTI POLITICI |
48 49 50 51 52 53 54 |
PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA | |
TITOLO I: IL PARLAMENTO | |
Sezione I: Le Camere |
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |
Sezione II: La formazione delle leggi |
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 |
TITOLO II: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
83 84 85 86 87 88 89 90 91 |
TITOLO III: IL GOVERNO | |
Sezione I: Il Consiglio dei ministri |
92 93 94 95 96 |
Sezione II: La Pubblica Amministrazione |
97 98 98-bis |
Sezione III: Gli organi ausiliari |
99 100 |
TITOLO IV: LA MAGISTRATURA | |
Sezione I: Ordinamento giurisdizionale |
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
Sezione II: Norme sulla giurisdizione |
111 112 113 |
TITOLO V: LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI |
114* 115* 116* 117* 118* 119* 120* 121* 122* 123* 124* 125* 126* 127* 127-bis 127-ter 128* 129* 130* 131 132* 133 |
TITOLO VI: GARANZIE COSTITUZIONALI | |
Sezione I: La Corte Costituzionale |
134 135 136 137 |
Sezione II: Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali |
138 139 |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
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Art. 1 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. | idem |
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. | idem |
Art. 2 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. | idem |
Art. 3 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. | idem |
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. | idem |
Art. 4 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. | idem |
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. | idem |
Art. 5 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. | idem |
Art. 6 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. | idem |
Art. 7 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. | idem |
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. | idem |
Art. 8 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. | idem |
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. | idem |
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. | idem |
Art. 9 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. | idem |
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. | idem |
Art. 10 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. | idem |
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. | idem |
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. | idem |
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. | idem |
Art. 11 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. | idem |
Art. 12 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. | idem |
Art. 13 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. | idem |
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. | idem |
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. | idem |
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. | idem |
Art. 14 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il domicilio è inviolabile. | idem |
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. | idem |
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. | idem |
Art. 15 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. | idem |
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. | idem |
Art. 16 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. | idem |
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. | idem |
Art. 17 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. | idem |
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. | idem |
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. | idem |
Art. 18 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. | idem |
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. | idem |
Art. 19 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. | idem |
Art. 20 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. | idem |
Art. 21 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. | idem |
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. | idem |
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. | idem |
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. | idem |
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. | idem |
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. | idem |
Art. 22 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. | idem |
Art. 23 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. | idem |
Art. 24 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. | idem |
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. | idem |
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. | idem |
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. | idem |
Art. 25 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. | idem |
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. | idem |
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. | idem |
Art. 26 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. | idem |
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. | idem |
Art. 27 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La responsabilità penale è personale. | idem |
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. | idem |
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. | idem |
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. | idem |
Art. 28 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. | idem |
Art. 29 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. | idem |
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. | idem |
Art. 30 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. | idem |
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. | idem |
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. | idem |
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. | idem |
Art. 31 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. | idem |
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. | idem |
Art. 32 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. | idem |
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. | idem |
Art. 33 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. | idem |
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. | idem |
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. | idem |
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. | idem |
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. | idem |
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. | idem |
Art. 34 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La scuola è aperta a tutti. | idem |
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. | idem |
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. | idem |
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. | idem |
Art. 35 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. | idem |
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. | idem |
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. | idem |
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. | idem |
Art. 36 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. | idem |
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. | idem |
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. | idem |
Art. 37 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. | idem |
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. | idem |
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. | idem |
Art. 38 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. | idem |
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. | idem |
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. | idem |
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. | idem |
L'assistenza privata è libera. | idem |
Art. 39 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
L'organizzazione sindacale è libera. | idem |
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. | idem |
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. | idem |
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. | idem |
Art. 40 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. | idem |
Art. 41 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
L'iniziativa economica privata è libera. | idem |
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. | idem |
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. | idem |
Art. 42 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. | idem |
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. | idem |
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. | idem |
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. | idem |
Art. 43 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. | idem |
Art. 44 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. | idem |
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. | idem |
Art. 45 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. | idem |
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. | idem |
Art. 46 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. | idem |
Art. 47 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. | idem |
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. | idem |
Art. 48 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. | idem |
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. | idem |
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. | idem |
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. | idem |
Art. 49 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. | idem |
Art. 50 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. | idem |
Art. 51 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. | idem |
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. | idem |
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. | idem |
Art. 52 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. | idem |
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. | idem |
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. | idem |
Art. 53 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. | idem |
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. | idem |
Art. 54 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. | idem |
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. | idem |
Art. 55 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. | Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato Federale della Repubblica. |
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. | idem |
Art. 56 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. | idem |
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. | La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all' articolo 59 |
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. | Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. |
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. | La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. |
Art. 57 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. | Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale |
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. | Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori. |
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. | Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste uno. |
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. | La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante. |
Art. 58 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. | |
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. | Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni. |
Art. 59 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. | È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. |
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. | Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre. |
Art. 60 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. | La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. |
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. | La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica |
Art. 61 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. | L' elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. |
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. | Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente. |
Art. 62 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. | idem |
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. | idem |
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra. | idem |
Art. 63 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. | Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza |
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. | idem |
Art. 64 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. | La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. | Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta. |
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. | Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni. Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma. |
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. | I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente |
Art. 65 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. | La legge approvata ai sensi dell' articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. |
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. | idem |
Art. 66 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. | Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti. |
Art. 67 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. | Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. |
Art. 68 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. | idem |
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. | idem |
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. | idem |
Art. 69 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge. | I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma. La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche. |
Art. 70 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. | La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. |
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. | |
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee. | |
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte. | |
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma. | |
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. | |
Art. 71 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. | L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. |
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. | idem |
Art. 72 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. | Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70,, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. |
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. | Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare. |
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. | Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dall'Assemblea stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. |
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. | La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. |
Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame. | |
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma. | |
Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro. | |
Art. 73 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. | idem |
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. | Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. |
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. | idem |
Art. 74 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. | idem |
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. | Se le Camere secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. |
Art. 75 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. | idem |
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. | idem |
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. | idem |
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. | idem |
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. | idem |
Art. 76 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. | idem |
I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera. | |
Art. 77 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. | Il Governo non può, senza delegazione delle Camere secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. |
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. | Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata. |
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. | I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. |
Art. 78 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. | idem |
Art. 79 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. | idem |
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. | idem |
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. | idem |
Art. 80 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. | È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. |
Art. 81 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. | Sono apprvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma. |
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. | idem |
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. | idem |
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. | idem |
Art. 82 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. | idem |
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. | A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione. |
Art. 83 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. | Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze. |
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. | |
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. | Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. |
Art. 84 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. | Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. |
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. | idem |
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. | idem |
Art. 85 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. | idem |
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. | Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della repubblica, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. |
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. | Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. |
Art. 86 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. | Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica. |
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. | In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. |
Art. 87 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. | Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica. |
Può inviare messaggi alle Camere. | idem |
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. | Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati. |
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. | Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. |
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. | idem |
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. | idem |
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. | Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. |
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. | idem |
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. | idem |
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. | Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. |
Può concedere grazia e commutare le pene. | idem |
Conferisce le onorificenze della Repubblica. | idem |
Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali. | |
Art. 88 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. | Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi: a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità; b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge; c) in caso di dimissioni del Primo ministro; d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma. |
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. | Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. |
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato. | |
Art. 89 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. | idem |
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. | Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo Ministro. |
Art. 90 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. | idem |
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. | idem |
Art. 91 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. | Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica. |
Art. 92 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. | Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri , che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. |
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. | Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro. |
Art. 93 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. | Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. |
Art. 94 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. | Il Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. |
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. | Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. |
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. | In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni. |
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. | Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l' articolo 88, secondo comma. |
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. | Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale |
Art. 95 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. | I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. garantisce l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, dirigendo,promovendo e coordinando l'attività dei ministri. |
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. | idem |
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. | idem |
Art. 96 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. | Il Primo ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. |
Art. 97 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. | idem |
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. | idem |
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. | idem |
Art. 98 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. | idem |
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. | idem |
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. | idem |
Art. 98-bis | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza. | |
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte. | |
Art. 99 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. | idem |
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. | idem |
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. | idem |
Art. 100 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. | idem |
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. | idem |
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo. | idem |
Art. 101 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La giustizia è amministrata in nome del popolo. | idem |
I giudici sono soggetti soltanto alla legge. | idem |
Art. 102 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. | idem |
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. | idem |
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. | idem |
Art. 103 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. | idem |
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. | idem |
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. | idem |
Art. 104 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. | idem |
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. | idem |
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. | idem |
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. | Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. |
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. | Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. |
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. | idem |
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. | idem |
Art. 105 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. | idem |
Art. 106 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. | idem |
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. | idem |
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. | idem |
Art. 107 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. | idem |
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. | idem |
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. | idem |
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario. | idem |
Art. 108 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. | idem |
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia. | idem |
Art. 109 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. | idem |
Art. 110 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. | idem |
Art. 111 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. | idem |
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1 | idem |
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. | idem |
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. | idem |
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. | idem |
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. | idem |
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. | idem |
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. | idem |
Art. 112 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. | idem |
Art. 113 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. | idem |
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. | idem |
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. | idem |
Art. 114 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. | La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà. |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. | idem |
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. | Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. |
Art. 115 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 | idem |
Art. 116 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. | Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale. |
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano. | idem |
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. | Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. |
Art. 117 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. | La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. |
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. | Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale; ; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) politica monetaria, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza; e organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; sicurezza del lavoro; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; ordinamento della capitale; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; s-ter) ordinamento della comunicazione; s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale; s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; |
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. | Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; istituti di credito a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. |
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. | Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie: a) assistenza e organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d) polizia amministrativa regionale e locale; e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. |
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. | idem |
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. | idem |
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. | idem |
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. | La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni. |
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. | idem |
Art. 118 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. | idem |
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. | I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114. |
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. | La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale. |
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. | Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà , anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma. |
Art. 119 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. | idem |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. | idem |
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. | idem |
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. | idem |
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. | idem |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. | idem |
Art. 120 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. | idem |
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. | Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà. |
Art. 121 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. | idem |
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. | idem |
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. | idem |
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. | idem |
Art. 122 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. | Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi. |
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. | idem |
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. | idem |
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. | idem |
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. | Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. |
Art. 123 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. | idem |
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. | Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. |
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. | idem |
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. | In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali. |
Art. 124 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. | idem |
Art. 125 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. | idem |
Art. 126 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. | Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica. |
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. | idem |
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. | L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. |
Art. 127 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. | Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento. |
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. | idem |
Art. 127-bis | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione | |
Art. 127-ter | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità. | |
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114. | |
I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti. | |
Art. 128 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. | idem |
Art. 129 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. | idem |
Art. 130 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. | idem |
Art. 131 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. | Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta/Vallèe d'Aoste, Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. |
Art. 132 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. | idem |
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra. | idem |
Art. 133 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. | L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione |
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. | Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. |
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. | |
Art. 134 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. | idem |
Art. 135 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. | La Corte costituzionale è composta di quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. |
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio. | idem |
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. | idem |
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. | Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. |
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. | idem |
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. | idem |
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. | Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |
Art. 136 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. | idem |
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. | idem |
Art. 137 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. | idem |
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. | idem |
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. | idem |
Art. 138 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. | idem |
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. | idem |
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. | Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. |
Art. 139 | |
testo in vigore dal 2001 | testo bocciato nel 2006 |
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. | idem |
Tutte le mie personali opinioni espresse in questo sito sono basate sulle informazioni in mio possesso e riportate sul sito stesso. Qualora alcune di queste informazioni fossero errate vi prego di segnalarmelo affinchè io possa correggere i miei errori. Se in buona fede ho propagato informazioni false o errate, me ne scuso con quanti ne hanno fatto uso.