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PRINCIPI FONDAMENTALI |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI | |
TITOLO I: RAPPORTI CIVILI |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
TITOLO II: RAPPORTI ETICO-SOCIALI |
29 30 31 32 33 34 |
TITOLO III: RAPPORTI ECONOMICI |
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |
TITOLO IV: RAPPORTI POLITICI |
48 49 50 51 52 53 54 |
PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA | |
TITOLO I: IL PARLAMENTO | |
Sezione I: Le Camere |
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |
Sezione II: La formazione delle leggi |
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 |
TITOLO II: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
83 84 85 86 87 88 89 90 91 |
TITOLO III: IL GOVERNO | |
Sezione I: Il Consiglio dei ministri |
92 93 94 95 96 |
Sezione II: La Pubblica Amministrazione |
97 98 98-bis |
Sezione III: Gli organi ausiliari |
99 100 |
TITOLO IV: LA MAGISTRATURA | |
Sezione I: Ordinamento giurisdizionale |
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
Sezione II: Norme sulla giurisdizione |
111 112 113 |
TITOLO V: LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI |
114* 116* 117* 118* 119* 120* 121* 122* 123* 125* 126* 127* 127-bis 127-ter 131 132* 133 |
attualmente abrogati: 115* 124* 128* 129* 130* | |
l' asterisco denota gli articoli modificati nel 2001 | |
TITOLO VI: GARANZIE COSTITUZIONALI | |
Sezione I: La Corte Costituzionale |
134 135 136 137 |
Sezione II: Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali |
138 139 |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
del 1948 del 2005 |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. |
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. | La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. |
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. | La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all' articolo 59. |
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. | Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. |
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. | La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. | Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. |
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. | Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. |
L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori. | |
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. | Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste uno. |
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. | La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. |
Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. | |
Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. | |
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. | Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. | È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. |
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. | Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. | La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. |
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. | |
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. | La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. | L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione. |
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. | Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. | Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza |
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. | Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. | La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. | Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta. |
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale | Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni. |
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. | |
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze. | |
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma. | |
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono | I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. | La legge, approvata ai sensi dell' articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. |
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. | Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. | Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. | Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge. | I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma. |
La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. | La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. |
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. | |
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee. | |
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte. | |
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma. | |
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. | L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. |
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli | Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. | Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. |
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. | Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare. |
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. | Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. |
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. | La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa. |
Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame. | |
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma. | |
Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. | Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. |
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito | Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. |
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. | Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
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testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. | Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. |
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. | Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. | L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. |
I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera. |
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parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. | Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. |
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. | Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata |
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. | I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
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testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. | È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. | Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma. |
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. | L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. |
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. | Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. |
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. | Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. | Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. |
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. | A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. | Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze. |
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. | |
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. | Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. | Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. |
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. | L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. |
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge | L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. | Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. |
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. | Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica |
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. | Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato | Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica. |
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. | In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. | Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica. |
Può inviare messaggi alle Camere. | Può inviare messaggi alle Camere. |
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. | Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati. |
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. | |
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. | Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. |
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. | Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. |
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. | Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. |
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. | Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. |
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. | Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. |
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. | Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere |
Può concedere grazia e commutare le pene. | Può concedere grazia e commutare le pene. |
Conferisce le onorificenze della Repubblica. | Conferisce le onorificenze della Repubblica. |
Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
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Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. | Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati
ed indìce le elezioni nei seguenti casi:
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Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. | |
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
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Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. | Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. |
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. | Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo Ministro. |
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Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. | Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica. |
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parti cancellate dalla riforma |
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Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. | Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. |
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro. | |
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. | Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro. |
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Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. | Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. |
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Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. | Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. |
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. | Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. |
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. | In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni. |
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. | Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l' articolo 88, secondo comma. |
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. | Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale |
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I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro. | |
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. | Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. |
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. | I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. |
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. | La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
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Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. | Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. |
Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza. Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
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testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. | La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. |
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. | Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. |
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. | Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. |
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. | Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. |
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. | |
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. | I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. |
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. | Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
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testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. | La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà. |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. | I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. |
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. | Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
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testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. | Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale. |
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano. | La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano. |
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.> |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. | La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. |
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: | Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: |
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; | a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale; |
b) immigrazione; | b) immigrazione; |
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; | c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; |
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; | d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; |
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; | e) politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; |
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; | f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; |
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; | g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; |
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; | h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale; |
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; | i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; |
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; | l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; |
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; | m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; |
m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari; | |
n) norme generali sull'istruzione; | n) norme generali sull'istruzione; |
o) previdenza sociale; | o) previdenza sociale; sicurezza del lavoro; |
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; | p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; ordinamento della capitale; |
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; | q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; |
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; | r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; |
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. | s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. |
s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; | |
s-ter) ordinamento della comunicazione; | |
s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale; | |
s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; | |
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. | Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e di navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; istituti di credito a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. |
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. | Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d) polizia amministrativa regionale e locale; e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. |
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. | Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. |
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. | La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. |
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. | Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. |
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. | La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni. |
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. | Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. | Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. |
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. | I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. |
La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114. | |
Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali. | |
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. | La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale. |
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. | Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà , anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma. |
La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. | La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. |
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. | Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. | Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi. |
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. | Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. |
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. | Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. |
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. | I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. |
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. | Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. | Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. |
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. | Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. |
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. | Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. |
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. | In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. | Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica. |
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. | Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. |
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. | L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. | Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. |
Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento. | |
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. | La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. |
I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione |
Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità. Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114. I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione | |
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. | Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. |
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. | La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. |
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. | La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. |
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. | I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. |
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. | I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. |
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. | Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. |
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. | La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. |
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. | L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. |
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. | Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |
Insieme all art.135 della Costituzione vengono modificati anche gli art 2 e 3 della Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 "Modificazioni dell'art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale" (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967) specificando le modalità di elezione dei giudici per ciascuna assemblea (nella Costituzione attuale è il Parlamento in seduta comune a farlo)
testo in vigore al referendum 2006 parti modificate dalla riforma
parti cancellate dalla riforma |
testo boccianto nel referendum nel 2006 parti modificate o aggiunte dalla riforma
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Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. | Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. |
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. | Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. |
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. |
Art. 53 del Disegno di legge N. 2544-D Modifiche Costituzionali 2005
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI