In questo testo per "riforme 2016" si intende l'insieme della riforma Costituzionale Renzi-Boschi e della legge elettorale Italicum
Andando nel dettaglio delle riforme 2016, le maggiori criticità a mio avviso sono le seguenti:
- Con la nuova Costituzione (art. 70) la funzione legislativa spetta alla Camera, a parte alcune eccezioni nelle quali è necessaria la doppia votazione al Senato, come ad esempio le leggi di revisione costituzionale (vedi dettagli). La funzione legislativa ordinaria è pertanto tutta e sempre in mano al partito vincente che dispone di 340 seggi sui 630 della Camera. Il Senato può eccepire sulle leggi fatte dalla Camera ma in caso di contrasto vince la Camera.
- Tra la legislazione ordinaria in mano esclusivamente alla Camera c'è la legge elettorale della stessa. La nuova Costituzione prevede all' art. 73 che per le modifiche a tale legge un quarto dei Deputati possa chiedere un vaglio preventivo alla Corte Costituzionale, ma ciò potrebbe non impedire che il partito di maggioranza si aggiusti, tanto per fare esempio, i collegi elettorali per avvantaggiarsi alle prossime elezioni.
- La nuova Costituzione non modifica l'art.138 quindi le leggi di revisione costituzionale saranno adottate a maggioranza assoluta delle due Camere. Alla Camera dei Deputati il partito vincente detiene sempre più della la maggioranza assoluta (340 seggi su 630) e quindi può approvarsi le modifiche da solo. Se il partito vincente avrà anche la maggioranza al Senato potrà approvarsele da solo anche li facendole entrare in vigore. Per fortuna resta il fatto che se alla Camera i voti favorevoli non raggiungono i 2/3 di 630 = 420 si potrà chiedere il referendum confermativo. Idem al Senato dove i 2/3 di 100 = 66 voti.
- L' art. 72 della nuova Costituzione conferma che [le Commissioni, anche permanenti] "alla Camera dei deputati sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari". Poichè il gruppo parlamentare maggiore è sempre quello del partito che ha vinto le elezioni, tale partito avrà sempre il controllo di tutte le Commissioni. Quella di assegnarne un paio alle opposizioni è solo una prassi pertanto il partito vincente può prendersi la presidenza di tutte.
- L'art. 64 stabilisce che sia il regolamento della Camera, sia lo Statuto delle opposizioni siano approvati dalla maggioranza della Camera stessa. Pertanto il partito vincente può modificare a suo vantaggio il regolamento della Camera e lo statuto delle opposizioni (!) Inoltre da nessuna parte della Costituzione è scritto quali siano i diritti delle opposizioni, quelli che nessuna maggioranza può toccare.
- Dato che detiene sempre la maggioranza della Camera, il partito vincente può da solo istituire commissioni d'inchiesta che procedano alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. (art. 82)
- La nuova Costituzione modifica l' art. 78 in modo che "La Camera dei Deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari". Tale deliberazione è a maggioranza assoluta e, anche se in età repubblicana non è mai stata dichiarata mai nessuna guerra, il fatto che il partito vincente avrà sempre in se stesso i numeri per dichiarare lo stato di guerra non è una buona cosa.
- Con la nuova Costituzione (art. 94) il Senato non da la fiducia al Governo. Dato che il partito vincente detiene sempre più della maggioranza assoluta della Camera, il Governo sarà sempre in seno al partito vincente, senza alcun bisogno di accordi o collaborazioni e potrà cadere solo per lotte intestine.
- La nuova Costituzione modifica l'art. 75 introducendo una differenziazione tra i referendum abrogativi: quelli richiesti in tre mesi da 500000 elettori avranno il solito quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, quelli richiesti in tre mesi da 800000 elettori avranno il quorum abbassato al 50% + 1 dei votanti alla precedente elezione politica (quindi della Camera). Abbassare in questo modo il quorum permette di "sterilizzare" l'astensione cronica impedendo che contribuisca al fallimento del referendum, quindi è una cosa buona, ma viene una domanda: perchè è riservata ai referendum richiesti da 800000 firme e non a tutti? Perché il PD, grazie alla sua estesa struttura territoriale, è probabilmente l'unica organizzazione italiana in grado di raccogliere, autenticare e certificare 800000 firme nei tre mesi previsti dalla legge! Grazie al nuovo art. 75 il PD, probabilmente solo il PD, potrà avere il quorum più basso per eventuali propri referendum abrogativi!
- Prima della riforma Renzi-Boschi l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea è scritta in due articoli della Costituzione: art. 98 (un riferimento) e art. 117 (tre riferimenti). La riforma aggiunge riferimenti alla UE in 4 articoli: art. 55 (tre riferimenti), art. 70 (un riferimento), art. 80 (un riferimento), art. 87 (un riferimento). Questa "costituzionalizzazione" della nostra appartenenza alla UE potrebbe essere un problema qualora l'Italia volesse uscire dalla UE.
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